Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per «prodotti erboristici», i prodotti a base di piante officinali singole o in miscela o parti di pianta fresca o essiccata e loro derivati ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche, diversi da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti,

 

Pag. 3

intesi a favorire lo stato di benessere dell'organismo umano o animale;

          b) per «parti di piante officinali» o «parti», le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;

          c) per «droga», la porzione di pianta fresca o essiccata;

          d) per «derivati», le forme di presentazione del fitocomplesso.

      2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante geneticamente modificate e devono essere conformi alla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.
      3. I prodotti erboristici, alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale.